Vai al contenuto
Studio Legale Guido 095 216 6517Chiama
Separazione e divorzioArt. 29 della Costituzione

Separazione e divorzio: quanto tempo serve

Aggiornata a novembre 2026. A cura dell’Avv. Antonello Guido.

In breve

Una separazione consensuale richiede di solito alcuni mesi, una giudiziale anche anni, perché dipende dalle prove e dal calendario del tribunale. La legge fissa invece con precisione il tempo che deve passare prima del divorzio: sei mesi dalla separazione consensuale, un anno da quella giudiziale.

Consensuale: il ricorso congiunto

I coniugi depositano insieme un ricorso con l’accordo su figli, casa e assegni. Il giudice verifica che l’accordo rispetti l’interesse dei figli e lo recepisce.

I tempi dipendono soprattutto dal calendario del tribunale: di solito si parla di alcuni mesi.

Consensuale fuori dal tribunale

Con la negoziazione assistita l’accordo si firma con gli avvocati dei due coniugi e si trasmette al procuratore della Repubblica, che rilascia il nulla osta o l’autorizzazione. Un’udienza non serve.

Senza figli minorenni o non autosufficienti, e senza trasferimenti di beni, ci si può separare anche davanti all’ufficiale di stato civile del Comune.

Giudiziale: quando l’accordo non c’è

Uno dei coniugi deposita il ricorso e la prima udienza va fissata entro novanta giorni. In quell’udienza il giudice prende i provvedimenti temporanei su figli, casa e assegni.

Poi si raccolgono le prove e il giudice decide con sentenza. Spesso un accordo arriva strada facendo, e la causa si chiude prima.

Il divorzio: sei mesi o un anno

Il divorzio si può chiedere dopo sei mesi dalla separazione consensuale, o dopo un anno da quella giudiziale. Il termine si conta dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice o, con la negoziazione assistita, dalla data certificata nell’accordo.

Dal 2023 la domanda di divorzio si può proporre già nel ricorso di separazione: il giudice la decide quando la separazione è definitiva e il termine è trascorso.

Cosa portare all’avvocato

  • Atto di matrimonio e stato di famiglia
  • Redditi ed estratti conto degli ultimi tre anni
  • Informazioni sulla casa: proprietà, mutuo, affitto
  • Eventuali accordi già scritti tra i coniugi

Riferimenti normativi

  • art. 3, legge 1 dicembre 1970, n. 898
  • artt. 473-bis.14, 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
  • artt. 6 e 12, d.l. 12 settembre 2014, n. 132

Questa guida ha valore informativo e non sostituisce una consulenza sul caso concreto: i termini e le eccezioni dipendono dai fatti.

Ne parli con l’avvocato

Un primo colloquio in studio, riservato. Porti i documenti che ha: l’Avv. Guido le dirà quali strade ci sono, in quanto tempo e a quale costo, prima di qualsiasi scelta.